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FAQ FORMAZIONE

Quando ha inizio l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM?

L’obbligo di acquisizione dei crediti ECM inizia dall’anno solare successivo a quello di prima iscrizione all’Albo professionale, salvo i periodi coperti da esonero o esenzione regolarmente riconosciuti.

Come verificare i crediti ECM?

Il professionista verifica obbligo e crediti ECM accedendo alla propria area riservata COGEAPS esclusivamente tramite SPID, all’indirizzo https://application.cogeaps.it/login/. Nella scheda personale sono visibili: obbligo standard e individuale, crediti acquisiti, riduzioni, esoneri/esenzioni e formazione individuale.

MyAgenas è parimenti attendibile per la verifica dei crediti acquisiti?

MyAgenas può fornire un quadro informativo utile dei soli crediti acquisiti tramite partecipazioni ad eventi ECM organizzati da provider, ma l’unica anagrafe ufficiale per la verifica della propria posizione formativa ECM resta COGEAPS, accessibile tramite SPID all’indirizzo https://application.cogeaps.it/login/.

Qual è l’organo deputato al rilascio della certificazione di soddisfacimento dell’obbligo formativo Triennale e/o attestazione di partecipazione al programma ECM?

La certificazione del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale spetta all’Ordine professionale di appartenenza, che utilizza i dati presenti su COGEAPS al termine del triennio; il sanitario può monitorare la propria posizione nella sezione “Anagrafe crediti formativi” di COGEAPS.

A chi spetta il computo dei crediti?

Il computo dei crediti è responsabilità del professionista sanitario.

Il professionista deve inserire su COGEAPS i crediti individuali (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, attività all’estero, sperimentazioni) e le richieste di esonero/esenzione, mentre i crediti RES/FAD accreditati ECM vengono trasmessi direttamente dai provider nei tempi previsti.

Quali sono i tempi per la visualizzazione su COGEAPS dei crediti derivanti dalla partecipazione ad eventi Res e FAD?

Il COGEAPS non è aggiornato in tempo reale. I provider devono trasmettere:

  • eventi residenziali: entro 90 giorni dalla conclusione;
  • corsi FAD: entro 90 giorni dalla chiusura del corso (di norma 31/12).

Nel frattempo i crediti, pur non ancora visibili, restano validi ai fini dell’obbligo.

Crediti ECM e Copertura assicurativa:

La legge 24/2017 collega l’efficacia della copertura assicurativa professionale al rispetto dell’obbligo ECM, individuato nella misura almeno del 70% dei crediti previsti nel triennio 2023-2025. I professionisti che non raggiungono questa soglia possono incontrare limitazioni o esclusioni di copertura, secondo quanto stabilito dai decreti attuativi e dalle singole polizze; da gennaio 2026 ciò può incidere concretamente sulla possibilità di ottenere o mantenere coperture assicurative adeguate.

Quanti sono i crediti obbligatori da acquisire nel triennio?

Per ogni triennio la Commissione Nazionale Formazione Continua stabilisce l’obbligo formativo standard, che negli ultimi trienni è stato pari a 150 crediti, salvo riduzioni per esoneri/esenzioni o altre condizioni. Il numero di crediti dovuti dal singolo professionista per ciascun triennio è verificabile nell’area riservata COGEAPS, sezione “Partecipazioni ECM”, selezionando il triennio di interesse.

Esiste un numero massimo di crediti ECM a distanza (FAD) che posso raccogliere per ogni anno?

Non esistono limiti sul numero di crediti FAD che si possono acquisire nel triennio. Il professionista può assolvere l’intero obbligo formativo con eventi RES, FAD, FSC o blended, senza tetti specifici per tipologia, fatte salve le regole su formazione individuale e autoformazione.

Che cos'è la FORMAZIONE INDIVIDUALE?

Rientrano nella formazione individuale le attività non erogate da provider accreditati ECM (ricerca scientifica, tutoraggio individuale, formazione individuale all’estero, autoformazione). I crediti di formazione individuale non possono superare complessivamente il 60% dell’obbligo triennale, con limite specifico del 20% per l’autoformazione, come previsto dal Manuale sulla formazione continua (cap. 3, in particolare §§ 3.1 e 3.5).

È possibile soddisfare l’obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio)?

No, non è possibile assolvere l’intero obbligo solo con formazione individuale. Almeno il 40% dell’obbligo triennale deve derivare dalla partecipazione, come discente, a eventi residenziali (RES) o FAD accreditati ECM.

Entro quale data è consentito effettuare lo spostamento dei Crediti al Triennio precedente?

È necessario però distinguere tra il termine per l'acquisizione dei crediti e quello per la procedura di spostamento:

  • Acquisizione dei crediti: I crediti utili a sanare il debito del triennio 2020-2022 potevano essere conseguiti ("maturati") fino al 31 dicembre 2025.
  • Spostamento dei crediti: L'operazione procedurale da effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. per imputare tali crediti al triennio precedente è consentita fino al 30 giugno 2026.

Crediti compensativi per trienni precedenti Per i trienni ancora più datati (2014-2016 e 2017-2019), nonché per il residuo del 2020-2022, la stessa delibera ha introdotto i "crediti compensativi". In questo caso specifico, i crediti eccedenti utili alla compensazione potranno essere conseguiti fino al 31 dicembre 2028 e utilizzati per compensare i debiti pregressi. In questo caso specifico si ha l’effetto collaterale di perdere il diritto alla premialità per il corretto raggiungimento degli obblighi formativi.

È possibile spostare i crediti in esubero acquisiti nei Trienni precedenti sui Trienni successivi?

Non è consentito spostare i crediti in esubero da un triennio a quello successivo. La Delibera 1/2025 ha introdotto un meccanismo straordinario per sanare le posizioni irregolari storiche: i crediti eccedenti l'obbligo individuale (esubero) maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 possono essere utilizzati come "crediti compensativi", Questi crediti in esubero possono essere spostati all'indietro per colmare i debiti formativi non solo del triennio immediatamente precedente, ma di tutti i trienni certificabili passati: 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022

L’attività di Tutoraggio per l’esame di abilitazione e TPV laurea abilitante quanti crediti attribuisce?

Per i medici di medicina generale che svolgono attività di tutoraggio nell’ambito del tirocinio pratico valutativo della laurea abilitante, sono riconosciuti 6,7 crediti ECM per ogni mese di tutoraggio (pari a 100 ore). I dati delle Università vengono trasmessi a COGEAPS, che carica i relativi crediti nelle schede dei professionisti coinvolti.

Qual è l’obbligo formativo per il Medico Competente?

L’Ordine rilascia, su richiesta, la certificazione per l’attività di Medico competente alla fine del triennio, previa verifica di:

  • assolvimento dell’obbligo ECM triennale;
  • acquisizione di almeno il 70% dei crediti del triennio nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Se i requisiti non sono soddisfatti, il professionista può recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di Medico competente.

Qual è l’obbligo formativo previsto in materia di Radioprotezione?

Il D.Lgs. 101/2020, art. 162, comma 4, rende obbligatoria la formazione/aggiornamento ECM in radioprotezione per tutti i medici, quali potenziali prescriventi.

I crediti di radioprotezione devono rappresentare almeno:

  • 10% dei crediti complessivi del triennio per medici specialisti, MMG, pediatri di libera scelta, ecc.;
  • 15% per specialisti in fisica medica, medici specialisti e odontoiatri che svolgono attività complementare; le percentuali si riferiscono all’obbligo individuale, al netto di bonus e riduzioni.

Il pensionato è comunque soggetto all'obbligo degli ECM?

La delibera CNFC del 14/12/2021 prevede che, al compimento del 70° anno di età, COGEAPS riconosca automaticamente l’esenzione dall’obbligo ECM ai professionisti in pensione che esercitano saltuariamente, con reddito annuo derivante dall’attività sanitaria non superiore a 5.000 euro. Se il professionista supera tale soglia o dichiara, tramite portale COGEAPS, l’esercizio non saltuario, rinuncia all’esenzione per l’intero triennio di riferimento e torna soggetto all’obbligo formativo.

La docenza universitaria dà diritto ad esonero o al conseguimento di crediti ECM?

La sola docenza universitaria non dà diritto ad esonero dall’obbligo ECM né al riconoscimento di crediti. Possono essere attribuiti crediti ECM solo per attività di docenza svolta in corsi accreditati ECM, secondo le regole previste dal Manuale.

Nel COGEAPS risultano in automatico gli ESONERI e le ESENZIONI del professionista?

NO. Esoneri ed esenzioni non vengono inseriti automaticamente nel profilo COGEAPS del professionista. Rappresentano diritti esercitabili su istanza: l’iscritto deve accedere con SPID o CIE alla sezione “Esonero/Esenzione”, selezionare la tipologia, indicare il periodo e inviare la richiesta perché il sistema aggiorni l’obbligo formativo individuale.

Quando posso inserire l’ESONERO e come viene calcolato?

L’esonero può essere richiesto solo dopo la conclusione dell’anno o dell’intero periodo di corso che ne dà diritto. La durata dell’esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico; ogni anno di frequenza riduce di 1/3 l’obbligo triennale. In caso di corso a cavallo di più anni, nella richiesta deve essere indicato l’anno con il maggior numero di mesi di frequenza.

Durante il periodo di Esenzione vengono riconosciute eventuali partecipazioni ECM?

L’esenzione comporta la sospensione dell’attività professionale ed è incompatibile con la normale partecipazione all’offerta ECM. I crediti eventualmente acquisiti nel periodo di esenzione non sono validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Al professionista è concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero, anche se non è quello con la frequenza prevalente, a condizione che nell'anno prescelto vi sia stata una frequenza effettiva di almeno 3 mesi.

CHIARIMENTI SU ESONERO OBBLIGO ECM PER SPECIALIZZANDI

Gli specializzandi possono richiedere esonero dall’obbligo ECM solo al termine del singolo anno o dell’intero periodo di specializzazione; un anno di frequenza riduce di 1/3 l’obbligo triennale e, in caso di percorso che attraversa più anni, va indicato l’anno con il maggior numero di mesi di frequenza.

Esempio: per un corso quinquennale iniziato a novembre 2021 e concluso a luglio 2026, si possono richiedere esoneri per gli anni 2022-2026, inserendo le domande a consuntivo di ciascun anno.

Nota bene: Le richieste relative all’anno in corso (ad es. 2025) vanno presentate solo dopo la fine dell’anno solare, a partire dal 1° gennaio 2026.

Dossier formativo 2026-2028: cosa cambia?

Per il triennio 2026-2028 la CNFC ha potenziato il ruolo del dossier formativo (individuale o di gruppo), attribuendo crediti bonus specifici per chi pianifica e poi rispetta il proprio percorso formativo. Il dossier resta lo strumento con cui il professionista programma, in coerenza con il proprio profilo, le aree e le tipologie di eventi ECM cui intende partecipare nel triennio.

Quali bonus ottengo con il Dossier Formativo Individuale 2026-2028?

La costruzione del dossier formativo individuale (DFI) per il triennio 2026-2028 attribuisce un bonus di 40 crediti ECM nel triennio stesso. La successiva realizzazione/coerenza del dossier dà diritto a ulteriori 30 crediti bonus da utilizzare nel triennio successivo 2029-2031.

Quali bonus sono previsti per il Dossier Formativo di Gruppo?

Per il dossier formativo di gruppo (DFG) nel triennio 2026-2028 sono confermati: 30 crediti bonus per la costruzione del dossier nel triennio di riferimento e 20 crediti bonus nel triennio successivo 2029-2031 in caso di effettiva realizzazione. Il DFG può essere predisposto da Ordini, associazioni, strutture o gruppi professionali, e i singoli aderenti beneficiano dei relativi bonus se rispettano il percorso pianificato.

Quando posso costruire il dossier formativo per il triennio 2026-2028?

La costruzione del dossier formativo (individuale o di gruppo) per il triennio 2026-2028 è consentita esclusivamente negli anni 2026 e 2027. Il dossier, una volta definito, ricomprende e “legge” ai fini dei bonus tutte le partecipazioni ECM effettuate nell’intero triennio 2026-2028, anche se gli eventi sono svolti nel 2028.

Sono previsti bonus aggiuntivi per chi è già in regola con i trienni precedenti?

Sì, la CNFC ha previsto bonus premiali di crediti ECM per il triennio 2026-2028 a favore dei professionisti in regola con i trienni precedenti, con entità variabile a seconda della decorrenza dell’obbligo formativo. Per i professionisti certificabili su tutti i trienni pregressi è previsto un bonus più elevato (es. 20 crediti per il triennio 2023-2025 e 20 per il 2026-2028), mentre chi ha iniziato l’obbligo in trienni successivi accede a bonus ridotti (es. 15 o 10 crediti per triennio, secondo la data di inizio).