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FAQ FORMAZIONE

Quando ha inizio l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM?

L'acquisizione dei crediti ECM è obbligatoria a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale.

Tale obbligo si interrompe nei casi previsti per gli esoneri ed esenzioni.

Come verificare i crediti ECM?

Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all’area riservata del COGEAPS esclusivamente tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/

COGEAPS è l’unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari. Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare:

  • l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale;
  • i crediti ECM acquisiti;
  • eventuali riduzioni;
  • le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.

MyAgenas è parimenti attendibile per la verifica dei crediti acquisiti?

L’unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it, al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/

Qual è l’organo deputato al rilascio della certificazione di soddisfacimento dell’obbligo formativo Triennale e/o attestazione di partecipazione al programma ECM?

La verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente, che utilizzerà al termine del triennio, i dati archiviati dal COGEAPS. Il sanitario potrà verificare la propria situazione rispetto all'obbligo formativo accedendo alla sezione "Anagrafe Crediti Formativi" presente sul sito del COGEAPS.

A chi spetta il computo dei crediti?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario.

Il professionista deve inserire nella piattaforma COGEAPS tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

I crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all’erogazione degli eventi ECM) entro specifiche tempistiche.

Quali sono i tempi per la visualizzazione su COGEAPS dei crediti derivanti dalla partecipazione ad eventi Res e FAD?

Premesso che il COGEAPS non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro scadenze differenti a seconda se si tratti di formazione residenziale o a distanza:

  • 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
  • 90 giorni dalla scadenza del corso online (solitamente si conclude il 31/12), nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale COGEAPS., ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Come reperire gli Attestati dei Corsi ECM organizzati dall’OMCeO Roma?

Gli Attestati dei Corsi ECM organizzati dall’Ordine possono essere visionati e stampati direttamente dalla propria Area Riservata. I tempi per il rilascio degli stessi è normalmente previsto nel mese successivo allo svolgimento del Corso ECM.

Crediti ECM e Copertura assicurativa:

L’imminente approvazione dei decreti attuativi della legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) daranno piena attuazione alla norma che lega l’assolvimento dell’obbligo ECM nella misura del 70% dei crediti formativi, all’efficacia della copertura assicurativa: i professionisti che non raggiungeranno questa percentuale nel triennio 2023-2025 non potranno accedere alla copertura assicurativa e quindi si troveranno scoperti dalla protezione in caso di contenzioso a loro carico.

Si presume che dal gennaio del 2026 tutti i professionisti potranno avere problemi a trovare un’assicurazione se non hanno assolto il 70% dei crediti relativi al proprio obbligo formativo triennale.

Quanti sono i crediti obbligatori da acquisire nel triennio?

Ad ogni triennio la Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC) stabilisce il numero dei crediti formativi obbligatori.

Negli ultimi trienni l’obbligo standard stabilito da CNFC è stato di 150 crediti.

È possibile verificare il numero dei crediti da acquisire in ciascun triennio accedendo alla propria area riservata del COGEAPS tramite SPID. Nella sezione “Partecipazioni ECM” è possibile selezionare dal menu a tendina il triennio di interesse.

Esiste un numero massimo di crediti ECM a distanza (FAD) che posso raccogliere per ogni anno?

No, ogni professionista può decidere di formarsi in maniera completamente Residenziale, oppure completamente a Distanza (FAD) o in modo misto.

Non esistono vincoli né sul numero dei crediti da acquisire per ciascun triennio, né sulla tipologia RES-FSC-FAD- Blended.

Che cos'è la FORMAZIONE INDIVIDUALE?

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. I CREDITI DA AUTOFORMAZIONE NON possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale (Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario - §3.1 - Attività formative non erogate da provider) fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione. (Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario - §3.5 - Autoformazione).

È possibile soddisfare l’obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio)?

NO. ALMENO il 40% dell’obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto attraverso la partecipazione in qualità di discente ad eventi RESIDENZIALI o FAD.

Entro quale data è consentito effettuare lo spostamento dei Crediti al Triennio precedente?

In data 24/04/2024, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato la Delibera n. 6/2024 in materia di spostamento dei crediti. Questa delibera aggiorna la precedente (Delibera CNFC 2/2023). La nuova delibera stabilisce che “l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025” Pertanto, tutti i crediti acquisiti nell’anno 2023, compresi quelli di eventi che si chiudono nel 2024, potranno essere spostati al triennio precedente 2020-2022, lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025.

È possibile spostare i crediti in esubero acquisiti nei Trienni precedenti sui Trienni successivi?

No, lo spostamento è consentito solo a recupero del triennio precedente.

L’attività di Tutoraggio per l’esame di abilitazione e TPV laurea abilitante quanti crediti attribuisce?

L’attività di tutoraggio, rese dai MMG nell'ambito delle attività previste per l'esame di abilitazione per il tirocinio pratico valutativo della laurea abilitante, da diritto all’attribuzione di 6,7 crediti per ogni mese di tutoraggio (100 ore).

I dati trasmessi dalle Università, vengono trasferiti al Cogeaps che provvede all’importazione nella scheda personale di ciascun professionista sanitario dedicato a tale attività.

Qual è l’obbligo formativo per il Medico Competente?

L’Ordine di appartenenza, su istanza dell’interessato, rilascia alla fine del triennio formativo la certificazione previa verifica dei requisiti previsti:

  • Soddisfacimento dell’obbligo Formativo ECM triennale;
  • Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formative del triennio nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il professionista che non abbia soddisfatto i requisiti nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di Medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo

Qual è l’obbligo formativo previsto in materia di Radioprotezione?

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all’art. 162, comma 4, ha sancito l’obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescriventi.

I crediti relativi alla radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, (omissis) e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare. Le percentuali in questione si riferiscono all’obbligo formativo individuale quindi al netto dei bonus e degli esoneri/esenzioni. La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.

I Corsi in Radioprotezione sono raggiungibili gratuitamente sul sito l’Ordine fino al 31.12 di ogni anno.

Il pensionato è comunque soggetto all'obbligo degli ECM?

La CNFC con Delibera del 14 dicembre 2021, ha disposto che, per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età, il COGEAPS riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale COGEAPS, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione per l'intero triennio al quale fa riferimento il superamento della soglia reddituale.

Come specificato dalla Delibera, per professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente “l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro

La docenza universitaria dà diritto ad esonero o al conseguimento di crediti ECM?

La docenza universitaria non dà diritto all’esonero dai crediti ECM né al conseguimento degli stessi. La normativa prevede il riconoscimento dei crediti sono nell'eventualità di docenza presso un corso accreditato ECM

Nel COGEAPS risultano in automatico gli ESONERI e le ESENZIONI del professionista?

NO. L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale. Senza istanza del sanitario non possono essere riconosciuti dal sistema automaticamente. La richiesta va effettuata attraverso la piattaforma COGEAPS Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all’esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Quando posso inserire l’ESONERO e come viene calcolato?

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell’intero periodo dell’esonero che si sta richiedendo.

La durata dell’esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.

Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l’anno con maggior mesi di frequenza.

Esempio:

Se il professionista ha iniziato il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo conclude a luglio 2026, può richiedere l’esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026. In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

Durante il periodo di Esenzione vengono riconosciute eventuali partecipazioni ECM?

L’ESENZIONE, prevede la sospensione dell'attività professionale ed è incompatibile con la normale fruizione dell'offerta formativa.

Pertanto crediti acquisiti nel periodo di esenzione non sono validi ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.