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CHIARIMENTI SU ESONERO OBBLIGO ECM PER SPECIALIZZANDI

01 Ottobre 25

Si informano gli iscritti in specializzazione che le richieste di esonero dall'obbligo formativo ECM possono essere presentate solo al termine del singolo anno o dell'intero periodo di esonero richiesto. La durata dell'esonero deve corrispondere alla durata legale del corso accademico.

Un anno di frequenza riduce di un terzo l'obbligo formativo triennale. Qualora la frequenza si estenda su più anni, il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con il maggior numero di mesi di frequenza.

Esempio: Se un professionista ha iniziato un corso di specializzazione quinquennale a novembre 2021 e lo conclude a luglio 2026, può richiedere l'esonero per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. In questo caso, la richiesta di esonero può essere inserita al termine di ogni singolo anno, a consuntivo dello stesso.

Nota bene: Le richieste di esonero relative all'anno in corso (2025) dovranno essere presentate dopo la fine dell'anno solare, a partire dal 1° gennaio 2026.


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