Fatturazione elettronica: proroga del divieto per le prestazioni sanitarie per il 2025
Con le previsioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e nell’articolo 9-bis, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, il Legislatore ha introdotto il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti.
Tale divieto è stato poi successivamente prorogato di anno in anno senza soluzione di continuità fino ad arrivare al 31 dicembre 2024.
L’art. 3, comma 6, del D.L. n. 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe) modificava l’art. 10- bis , comma 1, del D.L. n. 119/2018, stabilendo che, fino al 31 marzo 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.
Per tali operazioni, pertanto, risulta obbligatorio emettere la fattura in formato cartaceo o elettronico, ma extra-Sistema di Interscambio.
E dunque:
- Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica anche nel caso di opposizione manifestata dall’interessato. Considerato, infatti, l’esplicito divieto in tal senso previsto dalla norma, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo o elettronico, ma extra-Sistema di Interscambio, anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino
- Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
La L. n. 15 del 21 febbraio 2025, titolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Milleproroghe), fra l’altro, estende fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
IN SINTESI
LE PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE NON DEVONO MAI ESSERE FATTURATE ELETTRONICAMENTE VIA SISTEMA DI INTERSCAMBIO, A PRESCINDERE SIA DAL SOGGETTO CHE LE EROGA (persona fisica, società, ecc…) SIA DALL’INVIO, O MENO, DEI RELATIVI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA.
Per completezza si rimanda al link per seguire il video tutorial utile per l’emissione della fattura elettronica da inviare a tutti i clienti e committenti diversi dai pazienti e quello per l’emissione della fattura cartacea sanitaria da rivolgere al paziente:
FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIME ORDINARIO
FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIME FORFETTARIO
FATTURAZIONE CARTACEA REGIME ORDINARIO
FATTURAZIONE CARTACEA REGIME FORFETTARIO
Si ringrazia la dott.ssa Sara Pirisinu, consulente fiscale dell’OMCeO Roma, per aver condiviso i tutorial sulla corretta compilazione della fattura elettronica e cartacea. Per maggiori informazioni, è possibile usufruire del servizio di consulenza consultabile al seguente link: CONSULENZE OMCeO