| Area Documenti
Risposte alle domande piu' frequenti (FAQs)
     
  1. Come iscriversi all'Albo dei Medici Chirurghi?

  2. Come iscriversi all'Albo degli Odontoiatri?

  3. Come operare la doppia iscrizione ai due Albi?

  4. Come trasferire l'iscrizione da altro Ordine?

  5. Come richiedere il certificato di iscrizione all'Albo?

  6. Cosa si deve fare per richiedere i certificati d'iscrizione all'Albo on-line?

  7. Come si effettua la registrazione al sito?

  8. Come pagare la tassa di iscrizione al'Albo?

  9. Come cancellare l'iscrizione all'Albo?

  10. Come presentare la domanda di pensionamento - Fondo Generale (65° anno).

  11. Come ottenere i benefici commerciali riservati agli iscritti.

  12. In caso di multa per contravvenzione al Codice Stradale, cosa fare?

  13. Come richiedere l'autorizzazione per l'affissione di targa pubblicitaria?

  14. Mi sono iscritto per trasferimento a quest’Ordine l’anno scorso e ho pagato la tassa annuale d’iscrizione all’Ordine di provenienza. Devo pagare di nuovo la stessa tassa per l’anno passato anche a Voi?

  15. Il pagamento della tassa annuale è dovuto anche nel caso di cancellazione (a richiesta o per decesso) nel corso dell’anno?

  16. E' obbligatoria l'E.C.M.?

  17. Quando è entrata in vigore la fase a regime?

  18. Un operatore sanitario in possesso del titolo professionale: l'iscrizione all' Albo o al Collegio di riferimento nel corso dell'anno è obbligato ad acquisire i crediti ECM per l'anno in corso?

  19. Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?

  20. Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?

  21. Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?

  22. Come si può conoscere quanti crediti sono stati acquisiti fino ad oggi ed avere un bilancio dei crediti effettivamente acquisiti annualmente?

  23. E’ possibile avere informazioni dettagliate relative ai crediti annuali, in particolar modo sulla possibilità di conteggiare i crediti in esubero ottenuti.

  24. Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?

  25. Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?

  26. E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?

  27. Quali tipo di prestazioni mediche possono essere effettuate sulla base del possesso della laurea in Medicina?

  28. Chi è abilitato a certificare lo stato di buona salute finalizzato all’esercizio di attività sportiva?

  29. L’attività sportiva effettuata dagli alunni in ambito scolastico richiede il rilascio di un certificato di buona salute?

  30. In quali casi il medico di medicina generale può richiedere il pagamento di una parcella per il rilascio di certificati di buona salute?

  31. Entro quali termini dal verificarsi di un illecito ad opera di un medico chirurgo od odontoiatra un cittadino può segnalarlo all’Ordine prima che si prescriva l’azione disciplinare?

  32. E’ possibile esercitare l’attività di agopuntore prima del conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia?

  33. Può il medico rilasciare certificazioni inerenti uno stato patologico insorto precedentemente alla data del rilascio del certificato stesso?

  34. Quali sono le modalità per il trattamento e la conservazione dei dati personali e sensibili presso lo studio medico?

  35. Quanto tempo deve essere conservata la documentazione sanitaria (cartella clinica, scheda sanitaria) presso gli studi medici e le strutture polispecialistiche?

  36. Il medico di medicina generale può rilasciare un certificato di idoneità psichica di un proprio assistito?

  37. Il medico di famiglia è obbligato a prescrivere sul ricettario i farmaci consigliati da uno specialista?

  38. Come si definisce l’attività medica?

  39. Cos’è il certificato medico?

  40. Esistono, e quali sono, criteri di eventuale riduzione della tassa Ordinistica?

  41. Quanto è l’importo della tassa d’iscrizione all’Ordine per l'anno 2010?



     
    1     Come iscriversi all'Albo dei Medici Chirurghi?  
 
Presentare all'Ufficio Albo la domanda di iscrizione, come da facsimile presente sul sito nell'Area Documentale, settore Modulistica.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    2     Come iscriversi all'Albo degli Odontoiatri?  
 
Presentare all'Ufficio Albo la domanda di iscrizione, come da facsimile presente sul sito nell'Area Documentale, settore Modulistica.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    3     Come operare la doppia iscrizione ai due Albi?  
 
E' consentita agli immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia prima del 1980 e agli specialisti in campo odontoiatrico. Per gli iscritti all'Albo dei Medici-Chirurghi è necessario presentare all'Ufficio Albo la domanda di iscrizione, come da facsimile presente sul sito nell'Area Documentale, settore Modulistica.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    4     Come trasferire l'iscrizione da altro Ordine?  
 
Presentare all'Ufficio Albo la domanda di iscrizione, come da facsimile presente sul sito nell'Area Documentale, settore Modulistica.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    5     Come richiedere il certificato di iscrizione all'Albo?  
 
E' possibile richiedere certificati e attestati iscrivendosi al Sito dell'Ordine tramite l'apposito link sulla pagina iniziale. Accedendo nella propria area riservata tramite un altro apposito link sulla pagina iniziale sarà possibile usufruire di molteplici servizi. Per ogni difficoltà in fase di registrazione o in fase di consultazione della propria area riservata è possibile contattare l'ufficio informatico ai seguenti numeri 06/44171285-88-90.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    6     Cosa si deve fare per richiedere i certificati d'iscrizione all'Albo on-line?  
 
E’ possibile tramite la procedura per il rilascio automatico del certificato di iscrizione in carta semplice e del facsimile per l’autocertificazione che potrà essere utilizzato come previsto dalle normative vigenti (D.P.R. n. 445 del 28/12/00). E' sufficiente effettuare la procedura di registrazione ed ottenere così l'accesso all'area riservata. All'interno della stessa sarà possibile richiedere la tipologia di certificazione di cui si necessita (certificato, attestato, autocertificazione precompilata).

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    7     Come si effettua la registrazione al sito?  
 
E' sufficiente cliccare il LINK ''Registrazione al sito'' nella Home Page e compilare i form che compariranno. In questa fase sara' possibile SCEGLIERE il NOME UTENTE e la PASSWORD da utilizzare per l'accesso al sito. Al termine della procedura on-line, in automatico sara' inviata (all'indirizzo depositato presso il nostro ufficio Albi),una lettera Postel prioritaria, concernente la conferma dell'avvenuta registrazione e il codice PIN necessario per l'accesso.

N.B.: Si consiglia di prender nota dei dati identificativi scelti in fase di registrazione (Nome Utente e Password) in quanto il sistema non è abilitato al successivo inoltro degli stessi.
Si ricorda inoltre che il Codice PIN è comunicato esclusivamente per posta e che per questioni di sicurezza i dati di accesso all'area riservata non vengono inoltrati per e-mail.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    8     Come pagare la tassa di iscrizione al'Albo?  
 
Dal 2008, è possibile effettuare il versamento della tassa ordinistica tramite il pagamento del bollettino MAV inviato dall’Ordine a ciascun iscritto, presso qualunque banca (senza commissioni) o presso gli Uffici postali (costo € 1,10). Invece, per effettuare il pagamento della tassa ordinistica dovuta per gli anni precedenti al 2008, si dovrà recare direttamente agli sportelli cassa dell’Agente per la Riscossione dei Tributi competente in base al proprio domicilio fiscale. (collegamento link www. equitaliaonline. it)

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    9     Come cancellare l'iscrizione all'Albo?  
 
Presentare all'Ufficio Albo la domanda di cancellazione, come da facsimile presente sul sito nell'Area Documentale, settore Modulistica.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    10     Come presentare la domanda di pensionamento - Fondo Generale (65° anno).  
 
L'Enpam provvede ad inviare i moduli all'iscritto che compirà nell'arco dell'anno successivo 65 anni. Qualora detti moduli non dovessero pervenire, ci si può rivolgere all'Ufficio Albo dell'Ordine.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    11     Come ottenere i benefici commerciali riservati agli iscritti.  
 
Per tutti i dettagli ci si può rivolgere all'Ufficio Segreteria dell'Ordine. In ogni modo l'elenco delle convenzioni in atto riservate agli iscritti, sono pubblicate sul Bollettino mensile.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    12     In caso di multa per contravvenzione al Codice Stradale, cosa fare?  
 
Nel momento della notifica del verbale da parte dei Vigili Urbani, inviare ricorso al Prefetto secondo le indicazioni riportate sul modulo facsimile presente sul sito nell'Area Documentale, settore Modulistica.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    13     Come richiedere l'autorizzazione per l'affissione di targa pubblicitaria?  
 
Presentare all’Ufficio Albo la domanda come da facsimile presente sul sito nell'Area Documentale, settore Modulistica.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    14     Mi sono iscritto per trasferimento a quest’Ordine l’anno scorso e ho pagato la tassa annuale d’iscrizione all’Ordine di provenienza. Devo pagare di nuovo la stessa tassa per l’anno passato anche a Voi?  
 
Si. Deve essere versata la tassa anche all’Ordine di Roma, ad eccezione della quota di competenza della FNOMCeO, già versata all’Ordine di provenienza. Infatti, la tassa per sua natura è indivisibile ed è pertanto dovuta in ogni caso per intero, nè può essere richiesta la restituzione di ratei non maturati a seguito di cancellazione, trasferimento o morte dell’iscritto. Ne consegue che il sanitario che trasferisce la propria iscrizione in un altro Ordine professionale provinciale o viceversa, deve pagare la tassa annuale nella sua interezza, né ha diritto a recuperare dall’Ordine di provenienza o di trasferimento i ratei non maturati della tassa in questione.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    15     Il pagamento della tassa annuale è dovuto anche nel caso di cancellazione (a richiesta o per decesso) nel corso dell’anno?  
 
Si. Di norma è dovuta anche dagli eredi. L’unica eccezione disposta dal Consiglio con delibera n. 31/2003 è per i decessi avvenuti entro il mese di gennaio.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    16     E' obbligatoria l'E.C.M.?  
 
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    17     Quando è entrata in vigore la fase a regime?  
 
Da gennaio 2002 inizia la fase a regime riservata agli eventi formativi residenziali. Per la formazione a distanza l'inizio è stato differito al secondo semestre 2002.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    18     Un operatore sanitario in possesso del titolo professionale: l'iscrizione all' Albo o al Collegio di riferimento nel corso dell'anno è obbligato ad acquisire i crediti ECM per l'anno in corso?  
 
No, il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell 'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    19     Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?  
 
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:

  • il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

  • i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;

  • i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:

  • nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti . Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    20     Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?  
 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    21     Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?  
 
L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    22     Come si può conoscere quanti crediti sono stati acquisiti fino ad oggi ed avere un bilancio dei crediti effettivamente acquisiti annualmente?  
 
E' in corso di perfezionamento una convenzione con il Consorzio CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), costituito da tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di categoria, per la gestione e certificazione dei crediti formativi. A tale scopo verrà costituito un Catalogo Unificato dei Crediti ECM, consultabile in linea da tutti gli operatori della sanità.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    23     E’ possibile avere informazioni dettagliate relative ai crediti annuali, in particolar modo sulla possibilità di conteggiare i crediti in esubero ottenuti.  
 
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150 ridotti per effetto della determinazione del 24/11/2005 a 120, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 30 per il quinto anno (10-20-30-30-30) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Alla luce di tale premessa, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito :

  • 2002 : 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)
  • 2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
  • 2004 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
  • 2005 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
  • 2006 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)

La commissione ha pertanto stabilito che per l'anno 2006 il valore dei crediti formativi da acquisire è di 30. Alla fine del quinquennio 2002-2006 di sperimentazione, gli operatori sanitari dovranno attestare di aver acquisito complessivamente 120 crediti formativi. La determinazione è stata recepita dall'Accordo stipulato tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007" il 16 marzo 2006.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    24     Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?  
 
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    25     Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?  
 
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM. Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
  • nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    26     E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?  
 
I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi). I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    27     Quali tipo di prestazioni mediche possono essere effettuate sulla base del possesso della laurea in Medicina?  
 
In linea di principio la laurea in medicina e chirurgia e la regolare iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi legittima il sanitario ad effettuare ogni attività medica e chirurgica. Solo per esercitare nelle branche di anestesista radiologia e rianimazione è richiesto il possesso dello specifico diploma di specializzazione.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    28     Chi è abilitato a certificare lo stato di buona salute finalizzato all’esercizio di attività sportiva?  
 
Le certificazione dello stato di buona salute di un paziente per l’effettuazione di attività sportiva è di regola di competenza del medico di medicina generale, a meno che non venga richiesta per effettuare attività agonistica. In tale caso la relativa attestazione può essere rilasciata solo da un medico in possesso del titolo di specializzazione in medicina dello sport.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    29     L’attività sportiva effettuata dagli alunni in ambito scolastico richiede il rilascio di un certificato di buona salute?  
 
Durante la frequenza della scuola elementare gli alunni non necessitano di un certificazione medica per effettuare attività sportiva in ambito scolastico. Durante la frequenza delle scuole medie e superiori la necessità del rilascio di un certificato di stato di buona salute è limitato al caso in cui gli studenti debbano effettuare attività parascolastiche e partecipare alle fasi successive a quelle di istituto dei giochi della gioventù.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    30     In quali casi il medico di medicina generale può richiedere il pagamento di una parcella per il rilascio di certificati di buona salute?  
 
Il medico di medicina generale può richiedere il pagamento di una parcella per il rilascio di certificazioni di buona salute in favore di pazienti che devono effettuare attività sportiva non agonistica, anche in ambito scolastico, applicando la tariffazione libero – professionale (art. 45 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale). La certificazione di buona salute dovrà essere invece rilasciata gratuitamente qualora richiesta dalla autorità scolastica in conformità al modello di cui al D.M. 28.02.1983, art. 2, comma 3, esclusivamente per la partecipazione alle fasi successive a quelle di istituto dei giochi della gioventù, o dei Giochi sportivi studenteschi, o ad attività parascolastiche organizzate direttamente dagli organi collegiali della scuola (art. 45, lett. g, del succitato Accordo).

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    31     Entro quali termini dal verificarsi di un illecito ad opera di un medico chirurgo od odontoiatra un cittadino può segnalarlo all’Ordine prima che si prescriva l’azione disciplinare?  
 
In linea generale, l’art. 51 del D.P.R. n. 221/1950 dispone che l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell’illecito deontologico.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    32     E’ possibile esercitare l’attività di agopuntore prima del conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia?  
 
L’agopuntura è un atto medico in quanto è compito esclusivo del medico individuare la malattia tramite la diagnosi; definita la diagnosi, il medico sceglierà la terapia e porrà la prognosi. L’agopuntura può essere esercitata da un medico “esperto” iscritto in un apposito Registro. E’ ritenuto “esperto” in agopuntura un medico che ha frequentato e conseguito il relativo diploma presso una scuola di formazione; il programma delle scuole di agopuntura, ai fini dell’iscrizione dei diplomati nel registro dell’Ordine dei Medici, dovrà essere validato da una apposita Commissione, istituita presso lo stesso Ordine. Possono conseguire il diploma in agopuntura i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, per le relative competenze professionali. Possono iscriversi alla scuola anche gli studenti degli ultimi due anni del corso di laurea, previa approvazione del Direttore Didattico, che però conseguiranno il diploma di agopuntura solo dopo il conseguimento della laurea e dell’abilitazione professionale.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    33     Può il medico rilasciare certificazioni inerenti uno stato patologico insorto precedentemente alla data del rilascio del certificato stesso?  
 
In linea generale, il sanitario non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Questi, nel redigere il certificato medico, deve sì valutare e attestare dati clinici che ha direttamente constatato (art. 22 cod. deont. med.), ma ciò non esclude che in taluni casi il medico possa attestare che uno stato patologico sia insorto in un momento antecedente l’esame obiettivo, anche alla stregua di quanto dichiaratogli dal paziente. Secondo un orientamento giurisprudenziale, in linea di principio, nessuna disposizione vieta al medico di certificare che uno stato patologico ha avuto inizio in un momento antecedente la visita, il medico può cioè formulare, ex post, un giudizio diagnostico in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3332 del 27.03.1991). Pertanto il giudizio sotteso alla prognosi non verte soltanto sul decorso futuro del fenomeno morboso, ma può concernere una valutazione complessiva dello stesso che sulla base della diagnosi e dello stato di avanzamento della malattia in atto, ben può riferirsi al periodo antecedente al momento in cui la visita viene effettuata. Ciò risulta ancor più evidente allorchè la diagnosi sia effettuata dal medico di famiglia che, proprio in virtù del rapporto continuativo con il paziente, può conoscere l’evolversi nel tempo dello stato psico-fisico del suo assistito.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    34     Quali sono le modalità per il trattamento e la conservazione dei dati personali e sensibili presso lo studio medico?  
 
Si definiscono:

“Dati personali”: qualunque informazione riferita direttamente od indirettamente ad una persona e “Dati sensibili”: dati che si riferiscono alla sfera più intima dell’individuo (es. salute, vita sessuale, estremi anagrafici c.d. “dato identificativo”).

Il trattamento dei dati sensibili (riguardanti la salute e la vita sessuale della persona) in ambito sanitario si esplicita in una serie di adempimenti posti a carico del medico in generale ed in particolare del MMG (medico di medicina generale) e del PLS (pediatra di libera scelta) previsti dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 – parte seconda – artt. 75-94).

1. - informativa e consenso.
Il medico deve in primo luogo informare il paziente relativamente al trattamento dei dati attraverso una informativa complessiva per quanto riguarda le attività di diagnosi, cura e riabilitazione svolte a tutela della salute e della incolumità fisica dello stesso, l’informativa può riguardare dati personali (e sensibili) che siano raccolti presso terzi o altri professionisti collegati al medico di base (sostituti, consulenti, medici associati, farmacisti, dipendenti) c.d. “consenso allargato”. Il consenso a tale trattamento è fornito preferibilmente per iscritto (unica dichiarazione) e può essere eventualmente integrato oralmente in relazione alle particolari caratteristiche del trattamento.

2. – obbligo di notifica al Garante per trattamenti riguardanti dati sanitari a fini di: procreazione assistita, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi, prestazioni di servizi sanitari per via telematica relativi a banche dati o alla fornitura di beni (sono esonerati dalla notifica i MMG e i PLS, art. 37 comma 1-bis). In tale ultimo contesto doveva essere predisposto, entro il 31.12.2005 il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza). Con D.L. n. 273 del 30.12.2005 tale termine è stato prorogato al 31.03.2006. Il DPS deve essere adottato da chiunque effettua un trattamento di dati sensibili o giudiziari con strumenti elettronici e deve elencare tutte le possibili tipologie di rischio che corrono i dati personali custoditi dal medico, e le misure che vengono prese per far fronte a questi rischi.

3. – misure per il rispetto dei diritti dei pazienti.
Si sostanzia nel porre in essere un serie di misure essenziali per il rispetto dei diritti del paziente: chiamata non nominativa di pazienti in attesa, distanze di cortesia, evitare situazioni di promiscuità durante prestazioni sanitarie (es. rilevazione anamnesi), certezze e cautele nelle informazioni telefoniche, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori non vincolati dal segreto professionale (es. addetti alla segreteria dello studio).

4. – prescrizione di farmaci.
Soltanto su richiesta del paziente, la ricetta deve riportare un tagliando che renda non riconoscibile le generalità dello stesso (esplicita richiesta del paziente, L. 26.05.2004, n. 138).

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    35     Quanto tempo deve essere conservata la documentazione sanitaria (cartella clinica, scheda sanitaria) presso gli studi medici e le strutture polispecialistiche?  
 
In merito alla conservazione della documentazione sanitaria una circolare del Ministero della Sanità (n. 900 2/AG 454/260), emanata il 19 dicembre 1986, stabilisce che le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente. Per le radiografie, conservate presso l'archivio delle istituzioni sanitarie, non rivestendo esse il carattere di atti ufficiali, si ritiene che potrà essere sufficiente un periodo di venti anni. La restante documentazione diagnostica è assoggettata allo stesso periodo di conservazione di venti anni, finchè non intervengono ulteriori disposizioni a modificare il limite predetto. Se i presidi sanitari hanno difficoltà nell’allestimento di locali destinati ad archivio, è possibile ovviare con la microfilmatura di tutta la documentazione sanitaria.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    36     Il medico di medicina generale può rilasciare un certificato di idoneità psichica di un proprio assistito?  
 
Non risulta nessuna norma specifica di legge che vieti al medico di medicina generale di redigere un certificato di idoneità psichica, anzi, nel caso in cui sia il paziente a richiederlo, il medico non può rifiutarsi di rilasciarlo. Il medico, ovviamente, deve certificare lo stato di salute mentale in scienza e coscienza e sulla base della conoscenza cha ha dell’assistito. E’, comunque, fatta salva la facoltà del medico di medicina generale di prescrivere gli accertamenti diagnostici e strumentali ritenuti necessari da parte di specialisti, nel caso in cui non sia in grado di poter esprimere un giudizio esclusivamente sulla base delle sue conoscenze.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    37     Il medico di famiglia è obbligato a prescrivere sul ricettario i farmaci consigliati da uno specialista?  
 
Il medico di famiglia, se non è d’accordo con i farmaci prescritti dallo specialista libero professionista, non è obbligato a prescriverli. È pur vero che i medici specialisti liberi professionisti, a differenza degli specialisti ambulatoriali od ospedalieri, non hanno a disposizione il ricettario regionale pertanto non possono prescrivere i farmaci a carico del SSN. Si precisa però, che il medico di medicina generale se non è d’accordo con la terapia consigliata dallo specialista può proporre un consulto con un altro specialista e quindi attuare l’indirizzo terapeutico concordato.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    38     Come si definisce l’attività medica?  
 
L’attività medica, conformemente a quanto sancito da un uniforme orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. sesta, 04.05.2005, n. 16626; Cass. civ, sez. sesta, 24.01.1970), può definirsi come quella attività comprensiva di ogni iniziativa finalizzata alla cura delle malattie, ovverosia ogni attività di diagnosi e terapia di affezioni di qualsiasi tipo dell’organismo umano. In altri termini, le attività devolute alla competenza esclusiva del medico riguardano l’individuazione di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente (diagnosi), nonché l’indicazione (profilassi) o la diretta prestazione (cura) di rimedi diretti ad eliminare le verificate disfunzioni ovvero a lenirne gli effetti.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    39     Cos’è il certificato medico?  
 
La certificazione medica è definita quale attestazione di fatti e stati di carattere clinico che il medico ha modo di constatare nell’esercizio della propria attività professionale e, nel contempo, nell’attestazione dei fatti e degli stati a fini di diagnosi e prognosi.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    40     Esistono, e quali sono, criteri di eventuale riduzione della tassa Ordinistica?  
 
Il regolamento deliberato il 18/05/2008 dall'Assemblea degli iscritti inserito nell'area "Normativa" del sito dell'Ordine.

Fare clic per tornare all'indice
 
     
    41     Quanto è l’importo della tassa d’iscrizione all’Ordine per l'anno 2010?  
 
L’importo della tassa ordinistica per l’anno 2010 richiesta agli iscritti ad un albo (solo albo Medici-Chirurghi o solo albo Odontoiatri) è pari ad € 150,00. L’importo è composto da una quota di competenza dell’Ordine pari ad € 126,48 e di una quota di competenza della FNOMCeO pari ad € 23,52. I sanitari, invece, iscritti sia all’albo dei Medici Chirurghi sia all’albo degli Odontoiatri dovranno pagare la tassa d’iscrizione pari ad € 276,48. Il suddetto importo è composto sempre di una quota di competenza dell’Ordine pari ad € 252,96 e di una quota pari ad € 23,52 di competenza della FNOMCeO.

Fare clic per tornare all'indice
 

Copyright (c) 2002